Per completezza di informazione e prendendo spunto dai 'commenti' all'articolo 'La Presentazione delle Liste', si rende opportuno pubblicare anche il testo della L. 270/05, relativo alla modalità di predisposizione delle liste per il sistema maggioritario.
Legge 270/05
Il nuovo articolo 14-bis nel T.U. Camera, applicabile anche per il Senato, obbliga tutti i partiti o gruppi politici organizzati che intendano "candidarsi a governare" a depositare, contestualmente al contrassegno, il proprio programma elettorale e ad indicare il capo della forza politica o, nel caso di partiti o gruppi politici collegati in coalizione, il capo unico della coalizione. La nuova disciplina specifica espressamente (comma 3 dell'articolo 14-bis) che tale indicazione non pregiudica le prerogative del Capo dello Stato ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, della Costituzione in materia di designazione e nomina del Presidente del Consiglio. Viceversa, la legge non precisa nulla rispetto al contenuto del programma elettorale, né prescrive alcuna forma di pubblicità; tuttavia, per la prima volta tale documento assume rilievo formale nel procedimento elettorale. Con riferimento alla prospettata riforma della Parte II della Costituzione, la nuova disciplina elettorale si accorda con l'obbligo di collegamento del candidato a Primo ministro ad una o più liste di candidati per l'elezione della Camera (per favorire la formazione di una maggioranza, nuovo articolo 92 Costituzione). Infine, anche se per la nuova configurazione costituzionale il Senato federale della Repubblica sarebbe rappresentativo delle istanze regionali e locali e non avrebbe più un rapporto fiduciario con il Governo, la riforma elettorale prevede per l'elezione di entrambe le Camere la preventiva esposizione dei programmi nazionali e l'indicazione della leadership politica da parte delle forze politiche che intendano candidarsi a governare.Per quanto riguarda le sottoscrizioni per la presentazione delle liste, sono esentati i partiti o le formazioni politiche costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio dell'ultima legislatura, i partiti o le formazioni politiche che dichiarano il collegamento con almeno due tra i partiti o le formazioni politiche con le suddette caratteristiche e i partiti o le formazioni politiche rappresentativi di minoranze linguistiche con almeno un seggio conseguito alle ultime elezioni. Se non è previsto l'esonero, la riforma elettorale specifica il numero di sottoscrizioni da parte degli elettori e le modalità di autenticazione per la presentazione delle liste di candidati, in rapporto alla densità di popolazione dei Comuni delle circoscrizioni (articolo 1, comma 6, della riforma che introduce l'articolo 18-bis nel T.U. Camera). Non è più previsto un limite di inserimento dello stesso candidato in liste di diverse circoscrizioni, purché con il medesimo contrassegno, mentre permane il divieto di candidatura contestuale alla Camera e al Senato.
